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Caso d'uso

Decreto attuativo della legge Gelli: polizze e autoritenzione alla prova del DM 232/2023

Il decreto attuativo della legge Gelli sull'obbligo assicurativo delle strutture è il DM 15 dicembre 2023, n. 232: fissa i requisiti minimi di polizze, autoritenzione e gestione dei sinistri. Per l'ufficio che firma o rinnova una copertura, ogni clausola va letta con il decreto accanto. Next-OS confronta polizze, capitolati e delibere di autoritenzione con il DM e segnala cosa non torna.

Aggiornato al 21 ottobre 20266 min di lettura

Il problema: polizze scritte prima del decreto attuativo della legge Gelli

L'assicurazione delle strutture sanitarie è l'obbligo, previsto dall'art. 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera.

Per anni le strutture hanno coperto la responsabilità civile con soluzioni molto diverse: polizze tradizionali, franchigie elevate, autoritenzione totale, fondi regionali. Il decreto attuativo dell'art. 10, comma 6, della legge 24/2017 è arrivato solo con il DM 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024 e in vigore dal 16 marzo 2024.

Il decreto 232/2023 ha dato agli assicuratori 24 mesi per adeguare i contratti e alle strutture lo stesso termine per adeguare le misure organizzative e finanziarie del Titolo III (art. 18). Al 20 ottobre 2026 quei termini sono scaduti: polizze, capitolati di gara e delibere di autoritenzione devono rispettare il nuovo quadro. Dall'entrata in vigore del decreto si applica anche l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore prevista dall'art. 12 della legge.

Il testo è disponibile nel documento pubblicato dalla FNOMCeO.

Come verificare l'assicurazione delle strutture sanitarie con Next-OS

Il controllo si fa sui documenti reali: polizza e condizioni, capitolato di gara, protocollo di gestione dei sinistri, delibera di autoritenzione.

1. Carica i documenti di copertura

Next-OS legge polizze e capitolati anche in scansione. Puoi tenere in Next Drive la documentazione degli anni precedenti per confronti successivi.

2. Confronta la polizza con il decreto attuativo della legge Gelli

Chiedi una verifica punto per punto rispetto ai requisiti minimi del DM 232/2023:

Requisito Riferimento
Massimali per classe di rischio: almeno 1 milione per sinistro per le strutture ambulatoriali, 2 milioni senza chirurgia, ortopedia, anestesia e parto, 5 milioni con queste attività; annuo almeno il triplo Art. 4, comma 1
Massimale per la responsabilità verso i prestatori d'opera non inferiore a 2 milioni per sinistro e per anno Art. 4, comma 4
Forma claims made con retroattività di dieci anni Art. 5, comma 1
Avviso del sinistro all'assicuratore entro 30 giorni Art. 5, comma 3
Divieto di recesso dell'assicuratore dopo la denuncia o il risarcimento Art. 6
Eccezioni opponibili al danneggiato solo se previste e approvate per iscritto Art. 8
Protocolli di gestione con l'assicuratore se c'è autoritenzione o franchigia Art. 15, comma 1

3. Prepara le osservazioni

Next-OS redige una nota con le difformità e le richieste da porre al broker o all'assicuratore, oppure le osservazioni al capitolato prima della gara.

Un esempio concreto: il capitolato RC sanitaria e il DM 232/2023

Un'azienda sanitaria deve bandire la nuova gara per la polizza RC sanitaria, cioè di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, con una quota di rischio in autoritenzione. L'ufficio affari generali carica la bozza del capitolato e la delibera che disciplina il fondo e chiede: "Il capitolato è coerente con il DM 232/2023? Cosa manca sul lato autoritenzione?".

Cosa ottieni:

  • la verifica dei massimali rispetto alla classe di rischio dell'azienda, che svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e punto nascita;
  • la segnalazione che il capitolato prevede una retroattività inferiore ai dieci anni richiesti dall'art. 5;
  • l'assenza del protocollo di gestione coordinata dei sinistri tra assicuratore e struttura, obbligatorio con autoritenzione o franchigia (art. 15, comma 1);
  • il richiamo a fondo rischi e fondo riserva sinistri (artt. 10 e 11) e alla certificazione della loro congruità da parte del revisore legale o del collegio sindacale (art. 13);
  • l'indicazione che la scelta dell'autoritenzione deve risultare da una delibera dei vertici con modalità di funzionamento e motivazioni (art. 9, comma 2).

Cosa verificare sempre dopo il decreto attuativo della legge Gelli

  • Trasparenza. La struttura pubblica sul sito la denominazione dell'impresa che presta la copertura e i contratti o le altre analoghe misure (art. 10, comma 4, legge 24/2017; art. 7 del DM).
  • Copertura dei professionisti. La struttura copre anche la responsabilità civile verso terzi degli esercenti che operano al suo interno; ciascun professionista deve avere una propria polizza per colpa grave (art. 10, commi 1 e 3, legge 24/2017).
  • Funzioni interne. Comitato valutazione sinistri e funzione di valutazione con medicina legale, loss adjuster, competenze giuridiche e risk management (artt. 15 e 16 del DM) sono parte dell'adeguamento. La pagina sul comitato valutazione sinistri mostra come lavorano.
  • Relazione sul rischio. La struttura identifica ogni anno i principali rischi di responsabilità civile e redige una relazione sull'adeguatezza dei processi di valutazione (art. 17). Il collegamento con la gestione del rischio clinico è diretto.
  • Interpretazioni in corso. Alcuni aspetti, come l'applicazione di comitato e funzione di valutazione agli studi associati e alle società tra professionisti, sono oggetto di richieste di chiarimento ai Ministeri. Verifica sempre lo stato delle interpretazioni.

Il quadro completo dei compiti è nella pagina sull'intelligenza artificiale per la sanità.

Altre domande da provare

Domande reali del lavoro di tutti i giorni. Ognuna apre Next-OS con la domanda già scritta: rispondono le fonti, con i riferimenti da verificare.

Domande frequenti

Le strutture sanitarie sono obbligate ad assicurarsi?

Sì, devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso di loro (art. 10, comma 1, legge 24/2017). Le altre analoghe misure comprendono l'assunzione diretta del rischio, disciplinata dal Titolo III del DM 232/2023.

Cosa significa claims made con retroattività decennale?

La polizza copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante la sua vigenza, riferite a fatti accaduti nello stesso periodo e nei dieci anni precedenti la conclusione del contratto (art. 5, comma 1, DM 232/2023, in attuazione dell'art. 11 della legge 24/2017). In caso di rinnovo la garanzia opera dalla decorrenza della prima polizza.

Cosa chiede il decreto attuativo della legge Gelli a una struttura in autoritenzione?

Deve deliberare la scelta ai vertici, indicando funzionamento e motivazioni (art. 9 DM 232/2023), costituire un fondo rischi e un fondo riserva sinistri (artt. 10 e 11), farne certificare la congruità dal revisore legale o dal collegio sindacale (art. 13) e gestire i sinistri con un comitato valutazione sinistri e una funzione di valutazione dedicata (artt. 15 e 16).

Fonti

  1. DM 15 dicembre 2023, n. 232, testo pubblicato dalla FNOMCeO
  2. Legge 8 marzo 2017, n. 24, artt. 10-12 (Normattiva)
  3. FNOMCeO, richiesta di parere ai Ministeri su comitato valutazione sinistri e STP (27 maggio 2026)

Polizze e fondi confrontati con il DM 232/2023, punto per punto

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