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Legge Gelli-Bianco: cosa prevede per strutture sanitarie e professionisti
La legge Gelli-Bianco è la legge 8 marzo 2017, n. 24 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in vigore dal 1° aprile 2017. Ha reso contrattuale la responsabilità della struttura ed extracontrattuale, di regola, quella del professionista, ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione, limitato la rivalsa alla colpa grave e imposto l'obbligo assicurativo.
Legge Gelli-Bianco: struttura e principi
La legge 24/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, tiene insieme due piani: la sicurezza delle cure, come obiettivo organizzativo, e la responsabilità di strutture e professionisti, come regola per il contenzioso.
| Tema | Articoli |
|---|---|
| Sicurezza delle cure e gestione del rischio | 1, 2, 3 |
| Trasparenza e documentazione sanitaria | 4 |
| Linee guida e buone pratiche | 5 |
| Responsabilità penale | 6 (art. 590-sexies c.p.) |
| Responsabilità civile | 7 |
| Conciliazione obbligatoria | 8 |
| Rivalsa e responsabilità amministrativa | 9 |
| Assicurazione, retroattività e azione diretta | 10, 11, 12 |
| Comunicazioni al professionista | 13 |
| Fondo di garanzia | 14 |
| Consulenti tecnici e periti | 15 |
| Riservatezza degli atti del risk management | 16 |
Sicurezza delle cure, trasparenza e linee guida
Per l'art. 1, alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. L'art. 2 prevede in ogni regione un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che trasmette i dati all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche istituito presso AGENAS (art. 3).
L'art. 4 impone la trasparenza: la direzione sanitaria fornisce la documentazione sanitaria entro sette giorni dalla richiesta degli aventi diritto, con integrazioni entro trenta, e la struttura pubblica sul sito i dati sui risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. Il dettaglio operativo è nella pagina sulla richiesta della cartella clinica.
L'art. 5 chiede ai professionisti di attenersi, salve le specificità del caso, alle raccomandazioni delle linee guida elaborate da enti, istituzioni e società scientifiche iscritte in un elenco ministeriale e integrate nel Sistema nazionale per le linee guida, pubblicate dall'Istituto superiore di sanità; in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Responsabilità medica, penale e civile, nella legge Gelli-Bianco
La legge interviene su entrambi i fronti del contenzioso: limita la punibilità del professionista per imperizia e distingue nettamente la posizione della struttura da quella di chi opera al suo interno.
Responsabilità penale (art. 6)
L'art. 6 ha introdotto l'art. 590-sexies del codice penale: se morte o lesioni sono causate da imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate alle specificità del caso concreto. Negligenza e imprudenza restano fuori dall'esimente.
Responsabilità civile (art. 7)
Il sistema è a doppio binario:
- la struttura pubblica o privata risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile delle condotte dolose o colpose dei professionisti di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e non dipendenti, compresi libera professione intramuraria, ricerca clinica, convenzione con il SSN e telemedicina;
- il professionista risponde ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Il danno si liquida sulla base delle tabelle degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (art. 7, comma 4). Le disposizioni dell'art. 7 sono norme imperative.
Conciliazione, comunicazioni e rivalsa
Tre meccanismi della legge Gelli-Bianco incidono direttamente sul lavoro dell'ufficio sinistri: il filtro prima della causa, gli obblighi di comunicazione e i limiti della rivalsa.
Tentativo obbligatorio di conciliazione nella legge Gelli-Bianco (art. 8)
Chi intende agire per il risarcimento deve prima proporre ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.; in alternativa può esperire la mediazione. È condizione di procedibilità. Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si chiude entro sei mesi, la domanda diventa procedibile ed è introdotta con il rito semplificato di cognizione, secondo il testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. La partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, comprese le assicurazioni, che devono formulare un'offerta o motivare il rifiuto.
Comunicazioni al professionista (art. 13)
Struttura e assicuratore comunicano al professionista l'instaurazione del giudizio entro 45 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo, e l'avvio di trattative stragiudiziali entro 45 giorni, con PEC o raccomandata. Senza comunicazione corretta, rivalsa e azione di responsabilità amministrativa non sono ammissibili.
Rivalsa e responsabilità amministrativa (art. 9)
La rivalsa è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave; se il professionista non è stato parte del giudizio, va esercitata entro un anno dal pagamento. Per le strutture pubbliche agisce il pubblico ministero presso la Corte dei conti. In caso di colpa grave l'importo non può superare il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del reddito professionale conseguito nell'anno di inizio della condotta o in quello precedente o successivo. La transazione non è mai opponibile al professionista nel giudizio di rivalsa.
Il percorso operativo di un sinistro è descritto nella pagina sul comitato valutazione sinistri.
Obbligo assicurativo e DM 232/2023
L'art. 10 obbliga le strutture a dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, anche per i danni causati dal personale a qualunque titolo operante. Ogni professionista che opera in una struttura deve avere una propria polizza per colpa grave. La struttura pubblica sul sito la denominazione dell'assicuratore e i contratti.
L'art. 11 impone una retroattività di dieci anni e, in caso di cessazione dell'attività, un'ultrattività di dieci anni. L'art. 12 dà al danneggiato l'azione diretta contro l'assicuratore, operativa dall'entrata in vigore del decreto attuativo. L'art. 14 istituisce un Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, gestito da CONSAP.
Il decreto attuativo sull'obbligo assicurativo è il DM 15 dicembre 2023, n. 232, in vigore dal 16 marzo 2024: massimali minimi per classi di rischio, regole per l'autoritenzione, fondi, comitato valutazione sinistri. È approfondito nella pagina sul decreto attuativo della legge Gelli.
Consulenti tecnici e riservatezza del risk management
Nei procedimenti civili e penali sulla responsabilità sanitaria, il giudice affida consulenza tecnica e perizia a un medico legale e a uno o più specialisti della disciplina, scelti negli albi e senza conflitti di interessi (art. 15).
L'art. 16 ha modificato la legge 28 dicembre 2015, n. 208: i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari. È una garanzia importante per chi fa audit e analisi degli eventi avversi.
Come può aiutarti Next-OS
Next-OS ti aiuta a lavorare sulla legge Gelli-Bianco a partire dalle carte: analizza la richiesta di risarcimento, cerca gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito sui punti in discussione, controlla i termini e redige note e comunicazioni. Le fonti sono sempre citate e il testo normativo resta consultabile nella versione vigente. Gli altri compiti della struttura sono nella pagina sull'intelligenza artificiale nella sanità.
Domande frequenti
Con la legge Gelli-Bianco chi paga il danno: la struttura o il medico?
Il paziente agisce di regola contro la struttura, che risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. per i professionisti di cui si avvale. Il medico dipendente risponde verso il paziente ai sensi dell'art. 2043 c.c., con un onere della prova più gravoso per chi agisce. La struttura può poi rivalersi sul professionista solo per dolo o colpa grave.
Cos'è il tentativo obbligatorio di conciliazione in sanità?
Prima di una causa di risarcimento per responsabilità sanitaria bisogna proporre ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. o avviare la mediazione (art. 8, legge 24/2017). È una condizione di procedibilità: se manca, il giudice assegna un termine per avviarla. La partecipazione è obbligatoria anche per le imprese di assicurazione.
Il medico può essere chiamato a rimborsare la struttura?
Solo in caso di dolo o colpa grave (art. 9, legge 24/2017). Per la colpa grave l'importo è limitato al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del reddito professionale dell'anno di riferimento. Se la struttura non comunica correttamente al professionista l'avvio del giudizio o delle trattative entro 45 giorni, la rivalsa non è ammissibile.
Fonti
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